La sentenza n. 13327/2020 della Corte di Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale la mera presentazione dell’istanza di ammissione al concordato preventivo non incide sulla punibilità dei reati di omesso versamento IVA o ritenute (articoli 10 bis e 10 ter D.lgs. n. 74/2000). Diverso, invece, è il caso nel quale intervenga, prima della consumazione del reato, un provvedimento del tribunale che vieti il pagamento di crediti anteriori, “essendo configurabile la scriminante dell’adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell’autorità di cui all’art. 51 cod. pen., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario.