Cass., n. 23027/2020 affronta per la prima volta il rilievo penale delle risultanze del cassetto fiscale, precisando che il reato previsto dall’art. 10 quater D.lgs. n. 74/2000 “richiede, sotto il profilo oggettivo, che il mancato versamento di imposta risulti formalmente ‘giustificato’ da una illegittima compensazione, ex art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, operata tra le somme spettanti all’erario e i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti”. La consumazione del reato si verifica “al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato” (come aveva già avuto modo di osservare la sentenza n. 35/2018 della Corte Costituzionale), mentre “l’eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato, ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale non rilevano, in quanto tali operazioni sono successive alla presentazione del modello, unico fatto direttamente incidente sulla consistenza del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, e sono relative soltanto alla sua ricognizione, senza alcun effetto costitutivo o modificativo”.