L’art. 39 del decreto legge n. 124/2019 introduce significative novità nel decreto legislativo n. 74/2000, destinate ad entrare in vigore se e quando il decreto sarà convertito in legge: e quindi, al più tardi, entro sessanta giorni dal 26 ottobre 2019, giorno di pubblicazione del d.l. in Gazzetta Ufficiale.

Il fine dichiarato dell’intervento legislativo è il contrasto all’evasione fiscale: per l’ennesima volta si finge di non sapere quello che già molte volte si è sperimentato, ossia che l’inasprimento delle sanzioni penali non può fermare e nemmeno attenuare il fenomeno che si vorrebbe combattere. Così è accaduto, in tempi recenti, in materia di reati contro la pubblica amministrazione, falso in bilancio e omicidio stradale: a pene più alte non sono affatto seguite minor corruzione, comunicazioni sociali più genuine ed un minor numero di morti sulle strade. Ma tant’è: il nostro legislatore non disdegna né le azioni propagandistiche né perseverare, diabolicamente, negli errori del passato.

Le linee d’intervento del provvedimento sono tre, e precisamente:

  • Il deciso inasprimento delle sanzioni previste per i reati fiscali e l’ampliamento dell’area penalmente rilevante, mediante l’abbassamento delle soglie di rilevanza e l’abrogazione della franchigia del dieci per cento in materia di valutazioni;
  • L’introduzione della confisca per sproporzione, che in caso di condanna o applicazione della pena per un delitto tributario diverso dall’omesso versamento di ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto, consentirà l’acquisizione alle casse dello stato dei beni dei quali il condannato non sa giustificare la provenienza e dei quali risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo (anche per interposta persona, fisica o giuridica), in valore sproporzionato al proprio reddito: con la precisazione che non è giustificata la provenienza del bene acquistato con i proventi di un’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta nelle forme di legge;
  • L’inserimento del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. n. 231/2001. Giova ricordare, in materia, che l’art. 3 della legge n. 117/2019 ha delegato il Governo a recepire la Direttiva UE 2017/1371 inserendo nel catalogo 231 i “reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea”, in primis le frodi IVA.